A proposito di LOG di Stazione...





E' capitato ultimamente, di sentire sui nostri ponti ripetitori, alcuni OM disquisire animatamente sulla "problematica" del LOG di Stazione. Qualcuno asseriva che in passato il Log era obbligatorio solo per le stazioni fisse e non per quelle in "mobile" ovvero nella banda 144  e superiori.
Cerchiamo di capirci qualcosa...!
Intanto chiariamo subito che non esiste(va) una norma in tal senso (no LOG per 144)...che poi nella pratica in mobile V/U fosse disattesa per prassi, è un altro discorso!

Il vecchio regolamento (DPR 1214/66) tra le norme di esercizio parla di obbligatorietà della tenuta del registro di stazione indipendentemente dalle bande.

(Art.10 comma L)

* Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

Nel nuovo codice non viene espressamente menzionato il log tra le norme
di esercizio (art.12), tuttavia tra gli argomenti d'esame si legge:
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di
stazione
- Modo di tenuta del registro
- Obiettivi
- Dati da registrare

(Pag.228 Sub Allegato D)


Se è argomento d'esame è lecito pensare che la sua tenuta sia ancora obbligo, no!?  Si potrebbe pensare che il nuovo regolamento sostituisca il vecchio, ma se si legge il Codice delle Comunicazioni, troviamo che solo l'art.7  del 1214/66 è esplicitamente abrogato.
Infine, l'art.215 del Cod.Com. prevede la sanzione per "omessa tenuta e aggiornamento del registro di stazione". Vero che questo articolo è generico (non riguarda esplicitamente gli OM, ma tutte le stazioni radioelettriche) comunque l'applicabilità dell'articolo in questione ci è stata confermata all'Ispettorato.

Genova, lì 21.9.2010



Chi avesse notizie più precise e dettagliate in merito, può comunicarcele via mail segreteria@radioclubtigullio.it, saremo ben lieti di pubblicare i Vostri commenti al riguardo...